La festa per collaboratori e amici di SLC Milan Law Firm
Si chiude un anno particolarmente ricco di soddisfazioni professionali e personali per lo staff di SLC – Milan Law Firm. E le festività sono state l’occasione non solo per gli auguri ma per ritrovarsi con amici di vecchia data, collaboratori e volti che nel tempo hanno accompagnato il percorso di crescita dello studio legale, affermato
La festa per collaboratori e amici di SLC Milan Law Firm
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L’avvocato lecchese Perillo festeggia le nozze d’argento della professione
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Il “pugile-naufrago” e il bagno ristrutturato: cosa c’è dietro la corruzione dell’agente
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L’avvocato Schembri a Merate per parlare della strage di Erba
Si parlerà della recente decisione dei giudici in merito all’istanza di revisione della sentenza di condanna di Olindo e Rosa MERATE – L’avvocato Fabio Schembri a Merate per parlare di uno dei casi giudiziari più noti degli ultimi anni, diventato di scottante attualità dopo la recente decisione dei giudici della Corte d’Appello di Brescia di discutere l’istanza
Successo a Merate per la giornalista monzese Laura Marinaro: presentato il libro su Yara scritto con Bruzzone
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Il top model hypster di Lomagna vince la causa al colosso della barba per furto d’immagine
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I DANNI RISARCIBILI IN CASO DI SINISTRO STRADALE
- - By : crea
- Date : 23-Mag-19
Nel caso di sinistro stradale i soggetti danneggiati – conducente, proprietario del veicolo e il terzo trasportato – possono avanzare formale richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti alla compagnia assicurativa competente.
La tipologia di danni risarcibili dall’assicurazione si dividono in due grandi categorie: il danno materiale ed il danno fisico, entrambi liquidati in base alla quantificazione che l’assicurazione effettuerà alla luce delle valutazioni peritali eseguite dai propri fiduciari.
Nella prima categoria di pregiudizio si ricomprendono tutte quelle voci di spesa che il proprietario del veicolo coinvolto ha dovuto sostenere per la riparazione del mezzo. Infatti il danno materiale equivale sostanzialmente ai costi necessari per la sistemazione del veicolo danneggiato e solitamente coincide con l’importo della fattura del carrozziere. Nella suddetta voce sono ricomprese altresì le eventuali spese sostenute per il carro attrezzi e per il noleggio dell’autovettura sostitutiva per i giorni necessari a consentire la riparazione del mezzo. Tuttavia, qualora il veicolo incidentato sia andato completamente distrutto, ovvero la riparazione del medesimo risulterebbe antieconomica in quanto i costi da sostenere per tale attività risulterebbero superiori al valore commerciale del veicolo, l’assicurazione provvederà a corrispondere in favore del proprietario la somma corrispondente al valore commerciale del medesimo (determinata solitamente in base alle valutazioni Eurotax), nonché a rifondere le spese di rottamazione del relitto e di immatricolazione della nuova vettura che il danneggiato andrà ad acquistare, ovvero di trapasso in caso di acquisto di usato.
Il danno fisico, invece, potrà essere richiesto sia dal conducente che dal terzo trasportato che abbiano riportato lesioni personali. Il danneggiato dovrà recarsi presso il pronto soccorso più vicino e dopo essersi sottoposto agli accertamenti necessari e le cure mediche prescritte, il medico rilascerà un certificato di chiusura malattia e l’assicurazione provvederà alla liquidazione del danno fisico subito in conseguenza a detto sinistro.
Tale tipologia di pregiudizio è comprensiva di due componenti, una patrimoniale e una non patrimoniale (e cioè il danno biologico e l’invalidità permanente): quanto alla prima delle due voci anzidette, l’assicurazione infatti provvederà a rimborsare i costi relativi alle spese mediche sostenute per il pieno recupero fisico, nonché il lucro cessante, ossia il mancato guadagno causato dalla cessazione dell’attività lavorativa in seguito al sinistro. Nella seconda categoria rientra invece la liquidazione del danno biologico, ossia ogni lesione fisica che è stata provocata dall’incidente che, a partire dall’anno 2009, verrà quantificata e risarcita secondo le c.d. “Tabelle di Milano”; queste ultime, elaborate dall’Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, hanno recepito il nuovo orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in merito alla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale e di ogni altro danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica.
Per quanto concerne l’invalidità permanente, la compagnia assicurativa risarcirà la persona per ogni giorno in cui – a causa dell’incidente – non è stata nelle condizioni di muoversi come avrebbe voluto. Nel dettaglio, l’invalidità può essere assoluta, nel caso in cui la persona sia rimasta bloccata a letto, oppure parziale, con quest’ultima riconosciuta nella percentuale del 75%, 50% o 25% di inabilità.
La quantificazione dei danni anzidetti viene effettuata in maniera differente a seconda della tipologia del danno da accertare. Quanto al danno materiale, è opportuno precisare che quest’ultima verrà effettuata da un perito fiduciario della compagnia assicurativa, il quale solitamente la effettuerà in base a differenti parametri, tra i quali la compatibilità della dinamica del sinistro con i danni lamentati e la conformità della fattura di riparazione emessa dal carrozziere.
Per il danno alla persona, invece, si dovrà attendere il certificato di chiusura malattia che verrà rilasciato dal medico nel momento in cui il soggetto danneggiato ha terminato tutti i trattamenti fisici prescritti in base alle lesioni riportate. L’assicurazione provvederà dunque ad incaricare un proprio medico legale fiduciario che si occuperà di fornire un’adeguata valutazione dei postumi delle lesioni riportate dal soggetto danneggiato; in tal caso è facoltà del danneggiato sottoporsi ad una valutazione medico legale anche presso il proprio fiduciario.
A questo punto, sulla base di dette valutazioni peritali, l’assicurazione formulerà la propria offerta di liquidazione dei danni patiti ed il danneggiato accetterà l’offerta anzidetta qualora dovesse ritenere congruo il ristoro liquidato, diversamente la accetterà a titolo di acconto sul maggior dovuto, senza rinunciare alla propria richiesta di risarcimento integrale di tutti i danni, con la consapevolezza che, qualora l’assicurazione, alla luce delle proprie valutazioni ed integrazione istruttoria eventualmente disposta, dovesse ritenere satisfattiva la somma in precedenza liquidata senza procedere ad alcuna successiva integrazione, e dunque in caso di mancato raggiungimento dell’accordo sulla quantificazione del danno subito in sede stragiudiziale, non vi sarà altra alternativa se non adire le sedi giudiziarie competenti per l’accertamento del danno totalmente e e/o parzialmente non riconosciuto dall’assicurazione competente e che si sostiene invece di aver subito.
Questo brevissimo focus sull’infortunistica stradale, seppur apparentemente semplice dal punto di vista procedurale, cela non poche difficoltà nella definizione dei danni sia perché in determinati casi l’assicurazione non ritiene compatibile la dinamica del sinistro con i danni riportati, sia perché molto spesso le assicurazioni sono sommerse da una molteplicità non indifferente di sinistri che non le consentono di definire in maniera relativamente celere i medesimi; per tale motivo è consigliabile avvalersi dell’attività del professionista, il quale sarà in grado di poter definire con l’assicurazione competente in tempi relativamente contenuti il danno patito, altresì permettendo al danneggiato di ottenere la liquidazione dell’adeguato pregiudizio subito.
Link merateonline: https://www.merateonline.it/articolo.php?idd=90563&origine=1&t=I+DANNI+RISARCIBILI+IN+CASO+DI+SINISTRO+STRADALE
Risarcimento sinistri stradali: una breve guida
- - By : crea
- Date : 14-Mag-19
In primo luogo, proprio nei momenti successivi all’evento, nel caso in cui in un incidente stradale le parti coinvolte concordino riguardo alle rispettive responsabilità nella causazione dell’evento, queste ultime dovranno compilare la c.d. Constatazione amichevole di incidente, che dovrà essere sottoscritta da tutti i conducenti coinvolti, ciascuno dei quali ne tratterrà una copia.
Diversamente, nel caso in cui le parti coinvolte non concordino riguardo alle rispettive responsabilità e alla dinamica del sinistro, è opportuno chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine le quali compileranno il verbale e la relazione di incidente. Inoltre, si ricorda che l’intervento dell’autorità pubblica è assolutamente necessario qualora nel sinistro siano coinvolti più di due veicoli, oppure nel caso di feriti, così come nel caso in cui si possano rilevare profili di responsabilità penale, nonché nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti sia privo dell’adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile.
Per poter poi ottenere il risarcimento del danno subito, il danneggiato dovrà provvedere alla denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa mediante una comunicazione scritta alla quale dovrà allegare il modulo di constatazione amichevole di incidente (ovvero in mancanza, del verbale redatto dalle autorità) e la prima documentazione medica.
Ma a quale compagnia assicurativa dovrà essere trasmessa l’anzidetta documentazione? Quale compagnia assicurativa è competente alla liquidazione del danno conseguente ad un sinistro stradale?
Innanzitutto è bene ricordare che secondo la normativa italiana per poter circolare è obbligatorio che il mezzo sia assicurato sulla responsabilità civile di modo che, in caso appunto di sinistro stradale, sarà poi l’assicurazione di chi lo ha provocato – ovverosia del responsabile civile – che provvederà a pagare i danni subiti dai terzi.
Diversamente, quando non è applicabile oppure non si è intenzionati ad usufruire di detta procedura, il danneggiato dovrà presentare la propria richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicurativa del responsabile civile.
Tuttavia se il sinistro è avvenuto in Italia ma è stato provocato da un veicolo con targa estera immatricolato in uno dei c.d. paesi membri del sistema “Carta Verde”, la richiesta anzidetta dovrà essere presentata all’Ufficio Centrale Italiano (UCI), il quale provvederà a contattare la compagnia assicurativa estera, che indicherà a sua volta la compagnia italiana che sarà competente alla trattazione del sinistro.
Se invece il responsabile della causazione del sinistro si dà alla fuga ed impedisce così la sua identificazione, oppure non è assicurato, il danneggiato potrà inviare la richiamata richiesta al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Il passeggero trasportato invece, a prescindere dalla responsabilità del conducente del sinistro, sarà sempre tutelato dalla polizza RC auto del veicolo sul quale viaggiava e dovrà pertanto rivolgersi a detta compagnia assicurativa per poter ottenere il ristoro del danno fisico subito.
Ad ogni buon conto l’assicurazione, ricevuta la denuncia del sinistro, provvederà alla relativa istruttoria e se ritiene compatibile la dinamica del sinistro con i danni lamentati, provvederà a risarcire sia il danno materiale subito dal mezzo, sia in caso di lesioni, il danno fisico subito.
Questo breve e sintetico vademecum sul sinistro stradale evidenzia l’importanza delle indicazioni sopra richiamate a cui il danneggiato dovrà attenersi per poter procedere con la richiesta di risarcimento dei danni all’assicurazione competente; sempre consigliato comunque è l’aiuto del professionista esperto il quale potrà fornire assistenza stragiudiziale anche in questi primi passi da percorrere ed evitare così di imbattersi in un qualsivoglia ostacolo di tipo procedurale che possa in quale modo influire nella liquidazione del pregiudizio subito.
Composizione della crisi da sovra indebitamento: la c.d. esdebitazione
- - By : crea
- Date : 05-Mar-19
Gli strumenti introdotti dalla Pace Fiscale 2019 non sono gli unici rimedi previsti dal Legislatore per porre un rimedio alla propria situazione debitoria; un intervento in tal senso – sebbene dedicato a determinate categorie di soggetti che andremo ad analizzare – vi era già stato infatti con la procedura di esdebitazione, introdotta nel nostro ordinamento con la legge 3/2012, denominata “Legge Salva Suicidi”, pensata dal legislatore per dare una risposta a situazioni di grave difficoltà economica dalle quali non sembrerebbe esserci alcuna via d’uscita. Stiamo parlando di situazioni di sovra indebitamento, ove lo squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile del singolo perdura al punto da determinare l’oggettiva difficoltà o meglio impossibilità di adempiere – o di adempiere regolarmente – alle obbligazioni assunte.
La normativa in esame fornisce quindi un rimedio a tutte quelle persone che per diverse ragioni si ritrovano in situazioni di sovra indebitamento; si pensi ad esempio a casi di perdita di lavoro, malattie, crisi familiari, etc… che comportano un insostenibile aumento degli oneri finanziari e l’impossibilità di disporre nuovamente delle proprie risorse patrimoniali.
La peculiarità della normativa in esame, ed anche la sua finalità, è quella di andare a liberare il debitore dal debito originario ed al contempo andare a soddisfare, quand’anche parzialmente, le varie pretese creditorie.
Tale procedura non è tuttavia accessibile a chiunque, ma possono usufruire solo:
- imprenditori commerciali le cui dimensioni escludono la loro assoggettabilità̀ al fallimento;
- fideiussori che abbiano garantito debiti di un imprenditore fallito, in quanto non fallibili per legge;
- imprenditori agricoli;
- soggetti che svolgono un’attività di libera professione;
- i consumatori purché l’indebitamento derivi da consumi propri, ossia da obbligazioni assunte al di fuori della propria attività di impresa.
Pertanto, la procedura di esdebitazione è aperta unicamente ai suddetti soggetti, che devono tuttavia essere in possesso di determinati requisiti, tra i quali in particolare:
- aver cooperato con gli organi della procedura fornendo documenti e informazioni utili alla procedura;
- nei 10 anni precedenti non aver beneficiato di altra esdebitazione;
- non aver depauperato l’attivo;
- non aver esposto debiti inesistenti;
- non aver aggravato il dissesto rendendo difficoltosa la ricostruzione del patrimonio;
- non essere stati condannati per bancarotta fraudolenta o delitti contro l’economia pubblica, commercio e industria.
Segnatamente, le procedure disciplinate dalla legge in commento sono tre: l’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio del debitore. Vediamo brevemente i tratti salienti di ciascuna di esse.
In primis vi è il c.d. piano del consumatore, consistente in un vero e proprio piano di riparto del patrimonio del debitore, che viene dunque distribuito tra i diversi creditori.
Il professionista incaricato avrà il compito di redigere un piano di ristrutturazione del debito e di soddisfazione di creditori con previsione di scadenze e modalità di pagamento che contenga, eventualmente, l’indicazione di garanzie reali di tale debito ristrutturato. Tale piano deve tenere conto della effettiva liquidità disponibile ed in base ai limiti della stessa può proporre il soddisfacimento non integrale dei crediti ancorché questi risultino muniti di privilegio o gravanti di pegno e ipoteca.
Una volta redatto, il predetto piano del consumatore deve essere depositato presso il Tribunale competente e notificato a cura del professionista incaricato, nel termine di tre giorni dal deposito, a tutto il ceto creditorio ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni.
Successivamente il Tribunale procede alla verifica del piano presentato nonché all’omologa dello stesso qualora ritenga che rispetti i requisiti di fattibilità ed idoneità per garantire la soddisfazione dei creditori; l’avvenuta omologazione peraltro preclude ai creditori anteriori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, ovvero di iniziare o proseguire azioni cautelari o acquistare titoli di prelazione sul patrimonio del consumatore.
Il piano presentato e la relativa omologa possono essere tuttavia revocati in due casi: quando il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze concordate, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ovvero nell’ipotesi in cui risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; si parla in tali casi di revoca di diritto.
L’omologa del piano può essere revocata altresì su istanza di eventuali creditori; infatti, qualora il debitore sottragga o dissimuli dolosamente o con colpa grave l’attivo patrimoniale ovvero parte di esso o ancora quando il debitore stesso non adempia agli obblighi derivanti dal piano omologato, il creditore che ne abbia interesse può presentare nel termine di 6 mesi dalla scoperta del fatto presentare istanza per ottenere la revoca.
Simile al piano del consumatore è la procedura detta accordo di composizione della crisi; in tal caso procedura e tempistiche sono pressoché identiche tuttavia con un’importante specifica. Tale procedura richiede infatti il consenso dei creditori rispetto al piano proposto; il piano sarà ritenuto valido e vincolante solo se approvato da un numero di creditori che rappresenti il 60% dei debiti.
Da ultimo, la legge n. 3/2012 ha introdotto la liquidazione del patrimonio, che può essere considerata la procedura meno vantaggiosa per il debitore che si ritrova in situazione di sofferenza. Per far fronte ai debiti, infatti, si mette a disposizione dei creditori l’intero patrimonio mobiliare e immobiliare, fatte salve le risorse necessarie al mantenimento della propria famiglia. Una procedura particolarmente gravosa, ma che consente di estinguere, in maniera rapida, la propria situazione di sofferenza: i debiti che non possono essere ripagati, infatti, saranno automaticamente cancellati.
Il debitore che intende ricorrere a tale procedura deve necessariamente tener presente che qualsivoglia bene immobile e/o mobile acquistato nei quattro anni successivi, entrerà a far parte del procedimento di liquidazione perdendone quindi la disponibilità.
In conclusione l’esdebitazione non è altro che il risultato del buon esito delle procedure sopra descritte che consente così di ottenere una dichiarazione del Tribunale di inesigibilità degli eventuali crediti non soddisfatti integralmente, permettendo al debitore di ritornare così in bonis.
Orbene, giunti al termine dei nostri approfondimenti, in conclusione, possiamo ritenere che il nostro Legislatore abbia voluto offrire, a quanti si trovino in una situazione di difficoltà, degli strumenti per risolvere, o quantomeno andare a migliorare, la situazione debitoria venutasi purtroppo a creare.
Soltanto l’applicazione nel tempo delle normative introdotte ci dirà se lo scopo prefissato sia stato raggiunto o meno.
Link merateonline: https://www.merateonline.it/articolo.php?idd=88478&origine=1&t=Composizione+della+crisi+da+sovra+indebitamento%3A+la+c.d.+esdebitazione
La sanatoria doganale. In ”cattedra” lo studio Crea
- - By : crea
- Date : 01-Mar-19
Eccoci arrivati, come già anticipato nello scorso articolo, alle battute finali di questa breve rubrica sulla Pace Fiscale 2019, la quale, oltre alle differenti modalità di definizione agevolata dei debiti e delle controversie fiscali approfondite negli articoli precedenti, introduce per la prima volta la possibilità di sanare anche una differente tipologia di tributi, ovverosia quelli doganali, dazi e iva all’importazione.
Sanatoria degli errori formali. La parola all’avvocato Crea
- - By : crea
- Date : 26-Feb-19
La compilazione della dichiarazione dei redditi è un momento molto complesso e delicato ed anche al contribuente più attento sarà capitato di commettere degli errori ovvero di incorrere in omissioni. E bene, ad oggi, con l’entrata in vigore della cosiddetta Pace Fiscale, è stata, dunque, introdotta la possibilità per il contribuente di porre rimedio a tali errori/sviste, sebbene con alcune specifiche.
- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della voluntary disclosure (già analizzata nel nostro precedente articolo);
- l’emersione di qualsivoglia attività finanziaria o patrimoniale costituita o detenuta oltre i confini dello Stato e;
- le violazioni di natura formale già contestate in atti divenuti definitivi.
In conclusione, visti i benefici derivanti da questo tipo di sanatoria garantita dal nostro ordinamento, vi consiglio di leggere anche il prossimo articolo che parlerà di un altro tipo di sanatoria altrettanto vantaggiosa, la “Sanatoria Doganale” in uscita venerdì 1° marzo.
La definizione agevolata degli atti di accertamento
- - By : crea
- Date : 22-Feb-19
Veniamo oggi ad approfondire un ulteriore strumento della Pace Fiscale 2019, previsto e disciplinato dall’art. 2 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, così come modificato in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136: la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del predetto decreto legge).
Verso la fine dello scorso anno, attraverso lo strumento in commento, il contribuente ha potuto definire gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, gli atti di recupero, nonché gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione. La tipologia di definizione agevolata si differenziava a seconda della tipologia di atto ed in particolare:
1) per gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, nonché per gli atti di recupero notificati prima del 24 ottobre 2018, non definitivi e non impugnati, mediante il pagamento delle sole imposte entro 30 giorni dal 24.10.2018 ovvero, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso;
2) per gli inviti al contraddittorio notificati sempre entro la data predetta, mediante il pagamento delle sole imposte entro 30 giorni dalla stessa;
3) per gli accertamenti con adesione, sottoscritti entro il 24.10.2018, mediante il pagamento delle sole imposte, entro 20 giorni decorrenti dalla redazione dell’atto di adesione sottoscritto con l’Amministrazione finanziaria.
Tuttavia, ad oggi, gli strumenti sopra descritti hanno carattere residuale, dal momento che nella maggior parte dei casi il termine ultimo per aderire è spirato. Di fatto, lo strumento maggiormente fruibile è quello previsto al punto n. 3 sopra evidenziato. Infatti, trattasi delle ipotesi di accertamento con adesione (che va ad ampliare i termini ordinari previsti per la proposizione del ricorso) allo scopo di addivenire ad un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate. Qui, in particolare, è previsto che il Contribuente possa utilizzare la definizione in esame effettuando il pagamento delle sole imposte, entro 20 giorni dalla data di redazione dell’accordo raggiunto con il Fisco.
Definire gli atti del procedimento di accertamento, peraltro, è piuttosto semplice: entro la suddetta scadenza, infatti, sarà sufficiente per il contribuente effettuare il versamento, mediante il modello F24, dell’importo come sopra determinato ovvero della prima rata. Sul punto, si precisa infatti che è ammesso il pagamento rateale della somma dovuta fino a un massimo di 20 rate trimestrali, sulle quali – fatta eccezione per la prima – verranno aggiunti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata e sino alla data dell’effettiva corresponsione. Esclusa, invece, la compensazione delle somme dovute al Fisco con eventuali crediti disponibili e vantati nei confronti di quest’ultimo.
Doverosa e interessante, poi, un’ulteriore precisazione: il coobligato in solido con colui il quale deciderà di definire secondo la predetta modalità gli atti del procedimento di accertamento, beneficerà degli effetti della definizione perfezionata dall’altro contribuente, vedendosi così liberato a sua volta dalla propria obbligazione nei confronti del Fisco.
Nessuna possibilità, invece, di definire tramite lo strumento in analisi gli atti emessi nell’ambito della procedura di Voluntary Disclosure, ovvero quella “collaborazione volontaria” instaurata con l’Amministrazione finanziaria che consente al Contribuente, detentore di patrimoni all’estero, di regolarizzare la propria posizione tramite un’auto-denuncia spontanea circa la violazione degli obblighi di monitoraggio.
Non pochi, in definitiva, i vantaggi per colui che ha deciso o deciderà di avvalersi della suddetta definizione agevolata: accanto al versamento delle sole somme dovute per le imposte, invero, anche il “condono” di sanzioni, interessi ed eventuali accessori – eccezion fatta per gli interessi di mora di cui all’art. 114, par. 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 (salvo quanto previsto ai parr. 3 e 4 dello stesso art. 114), maturati sui debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste all’art. 2, par. 1, lett. a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 -.
La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti
- - By : crea
- Date : 19-Feb-19
- al 40% del valore della lite, in caso di vittoria nel procedimento di primo grado;
- il 15% del valore della lite, in caso di vittoria nel giudizio di secondo grado;
- il 5% del valore della lite, se in attesa del giudizio in Cassazione, dopo aver vinto già innanzi alla Commissione Provinciale e Regionale;
Anche in tali casi, il Contribuente corrisponderà il tributo, al netto degli interessi ed eventuali sanzioni. Nel caso di soccombenza parziale tra le parti del giudizio, invece, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni sarà dovuto per intero per la parte di atto confermata dalla pronuncia, mentre le percentuali anzidette si applicheranno solamente alla parte dell’atto impositivo annullata Per quanto attiene, invece, alle controversie relative esclusivamente alle sanzioni il meccanismo definitorio opera in modo differente. Innanzitutto bisogna distinguere le sanzioni collegate al tributo da quelle non collegate. Per le prime, infatti, non è dovuto alcunché qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, mentre per le seconde sarà sufficiente corrispondere una somma pari:
- al 15% del valore della controversia nel caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’unica sentenza o nella sentenza di primo o secondo grado emessa entro la data del 24.10.2018 ancora impugnabile, non cautelare e che sia stata pronunciata sia nel merito che sull’ammissibilità;
- al 40% del valore della controversia negli altri casi.
”Studio legale Crea”: ecco la definizione agevolata dei PVC
- - By : crea
- Date : 15-Feb-19
Dopo esserci occupati del saldo e stralcio e dell’annullamento delle cartelle inferiori a 1.000 Euro, oggi analizzeremo un nuovo strumento di conciliazione introdotto con la Pace Fiscale 2019: la definizione agevolata dei Processi Verbali di Constatazione, i cosiddetti P.V.C..
- Imposte sui redditi e relative addizionali
- Contributi previdenziali e ritenute
- Imposte sostitutive
- Irap e Iva
- Imposta sui valori degli immobili all’estero
- Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero
- Imposte derivanti da violazioni in materia di indebite compensazioni di crediti agevolativi