I DANNI RISARCIBILI IN CASO DI SINISTRO STRADALE

Nel caso di sinistro stradale i soggetti danneggiati – conducente, proprietario del veicolo e il terzo trasportato – possono avanzare formale richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti alla compagnia assicurativa competente.
La tipologia di danni risarcibili dall’assicurazione si dividono in due grandi categorie: il danno materiale ed il danno fisico, entrambi liquidati in base alla quantificazione che l’assicurazione effettuerà alla luce delle valutazioni peritali eseguite dai propri fiduciari.
Nella prima categoria di pregiudizio si ricomprendono tutte quelle voci di spesa che il proprietario del veicolo coinvolto ha dovuto sostenere per la riparazione del mezzo. Infatti il danno materiale equivale sostanzialmente ai costi necessari per la sistemazione del veicolo danneggiato e solitamente coincide con l’importo della fattura del carrozziere. Nella suddetta voce sono ricomprese altresì le eventuali spese sostenute per il carro attrezzi e per il noleggio dell’autovettura sostitutiva per i giorni necessari a consentire la riparazione del mezzo. Tuttavia, qualora il veicolo incidentato sia andato completamente distrutto, ovvero la riparazione del medesimo risulterebbe antieconomica in quanto i costi da sostenere per tale attività risulterebbero superiori al valore commerciale del veicolo, l’assicurazione provvederà a corrispondere in favore del proprietario la somma corrispondente al valore commerciale del medesimo (determinata solitamente in base alle valutazioni Eurotax), nonché a rifondere le spese di rottamazione del relitto e di immatricolazione della nuova vettura che il danneggiato andrà ad acquistare, ovvero di trapasso in caso di acquisto di usato.
Il danno fisico, invece, potrà essere richiesto sia dal conducente che dal terzo trasportato che abbiano riportato lesioni personali. Il danneggiato dovrà recarsi presso il pronto soccorso più vicino e dopo essersi sottoposto agli accertamenti necessari e le cure mediche prescritte, il medico rilascerà un certificato di chiusura malattia e l’assicurazione provvederà alla liquidazione del danno fisico subito in conseguenza a detto sinistro.
Tale tipologia di pregiudizio è comprensiva di due componenti, una patrimoniale e una non patrimoniale (e cioè il danno biologico e l’invalidità permanente): quanto alla prima delle due voci anzidette, l’assicurazione infatti provvederà a rimborsare i costi relativi alle spese mediche sostenute per il pieno recupero fisico, nonché il lucro cessante, ossia il mancato guadagno causato dalla cessazione dell’attività lavorativa in seguito al sinistro. Nella seconda categoria rientra invece la liquidazione del danno biologico, ossia ogni lesione fisica che è stata provocata dall’incidente che, a partire dall’anno 2009, verrà quantificata e risarcita secondo le c.d. “Tabelle di Milano”; queste ultime, elaborate dall’Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, hanno recepito il nuovo orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in merito alla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale e di ogni altro danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica.

Per quanto concerne l’invalidità permanente, la compagnia assicurativa risarcirà la persona per ogni giorno in cui – a causa dell’incidente – non è stata nelle condizioni di muoversi come avrebbe voluto. Nel dettaglio, l’invalidità può essere assoluta, nel caso in cui la persona sia rimasta bloccata a letto, oppure parziale, con quest’ultima riconosciuta nella percentuale del 75%, 50% o 25% di inabilità.

La quantificazione dei danni anzidetti viene effettuata in maniera differente a seconda della tipologia del danno da accertare. Quanto al danno materiale, è opportuno precisare che quest’ultima verrà effettuata da un perito fiduciario della compagnia assicurativa, il quale solitamente la effettuerà in base a differenti parametri, tra i quali la compatibilità della dinamica del sinistro con i danni lamentati e la conformità della fattura di riparazione emessa dal carrozziere.
Per il danno alla persona, invece, si dovrà attendere il certificato di chiusura malattia che verrà rilasciato dal medico nel momento in cui il soggetto danneggiato ha terminato tutti i trattamenti fisici prescritti in base alle lesioni riportate. L’assicurazione provvederà dunque ad incaricare un proprio medico legale fiduciario che si occuperà di fornire un’adeguata valutazione dei postumi delle lesioni riportate dal soggetto danneggiato; in tal caso è facoltà del danneggiato sottoporsi ad una valutazione medico legale anche presso il proprio fiduciario.
A questo punto, sulla base di dette valutazioni peritali, l’assicurazione formulerà la propria offerta di liquidazione dei danni patiti ed il danneggiato accetterà l’offerta anzidetta qualora dovesse ritenere congruo il ristoro liquidato, diversamente la accetterà a titolo di acconto sul maggior dovuto, senza rinunciare alla propria richiesta di risarcimento integrale di tutti i danni, con la consapevolezza che, qualora l’assicurazione, alla luce delle proprie valutazioni ed integrazione istruttoria eventualmente disposta, dovesse ritenere satisfattiva la somma in precedenza liquidata senza procedere ad alcuna successiva integrazione, e dunque in caso di mancato raggiungimento dell’accordo sulla quantificazione del danno subito in sede stragiudiziale, non vi sarà altra alternativa se non adire le sedi giudiziarie competenti per l’accertamento del danno totalmente e e/o parzialmente non riconosciuto dall’assicurazione competente e che si sostiene invece di aver subito.
Questo brevissimo focus sull’infortunistica stradale, seppur apparentemente semplice dal punto di vista procedurale, cela non poche difficoltà nella definizione dei danni sia perché in determinati casi l’assicurazione non ritiene compatibile la dinamica del sinistro con i danni riportati, sia perché molto spesso le assicurazioni sono sommerse da una molteplicità non indifferente di sinistri che non le consentono di definire in maniera relativamente celere i medesimi; per tale motivo è consigliabile avvalersi dell’attività del professionista, il quale sarà in grado di poter definire con l’assicurazione competente in tempi relativamente contenuti il danno patito, altresì permettendo al danneggiato di ottenere la liquidazione dell’adeguato pregiudizio subito.

 

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