La sanatoria doganale. In ”cattedra” lo studio Crea
Eccoci arrivati, come già anticipato nello scorso articolo, alle battute finali di questa breve rubrica sulla Pace Fiscale 2019, la quale, oltre alle differenti modalità di definizione agevolata dei debiti e delle controversie fiscali approfondite negli articoli precedenti, introduce per la prima volta la possibilità di sanare anche una differente tipologia di tributi, ovverosia quelli doganali, dazi e iva all’importazione.
Va precisato sin da subito che fanno parte dei tributi doganali tutte quelle imposte indirette – che variano in base al tipo e valore del prodotto – che la dogana, in base alla legge, è tenuta a riscuotere nel momento in cui viene effettuata un’operazione commerciale con stati non appartenenti all’Unione Europea (ad esempio i diritti di confine – tra i quali sono annoverati i dazi di esportazione e quelli di importazione – oppure i diritti di monopolio). Questa sanatoria, illustrata altresì da due note emanate dall’Agenzia Dogane Monopoli, è appunto rivolta ai soggetti che hanno ricevuto accertamenti o atti della riscossione relativi a tali tributi riscossi alla frontiera. Come per la rottamazione ter, il contribuente interessato potrà definire i carichi doganali affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017, presentando la relativa la richiesta entro il 30 aprile 2019. A tal proposito, giova evidenziare che il contribuente sarà completamente liberato a seguito del pagamento integrale del tributo dovuto a titolo di risorsa propria tradizionale (dazio) e della connessa Iva all’importazione, al netto delle elevate sanzioni doganali e di parte degli interessi di mora. Infatti, non sono soggetti allo sconto gli interessi di mora previsti dall’art. 114 del Codice Doganale Ue, i quali dovranno pertanto essere corrisposti.
A seguito della presentazione della domanda, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunicherà al contribuente richiedente, entro il 31.07.2019, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché, nel caso di richiesta di rateizzazione le scadenze entro le quali effettuare i pagamenti. In ogni caso, il pagamento dell’unica o della prima rata dovrà avvenire entro il 30.09.2019, mentre la seconda rata dovrà essere corrisposta entro il 30.11.2019 e le restanti rate scadranno il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno successivo. Mentre è ancora possibile aderire alla definizione agevolata delle cartelle doganali, lo stesso non può tuttavia dirsi per la chiusura accertamenti emessi dall’Ufficio fino al 24.11.2018 e non ancora impugnati. Infatti, per i medesimi il contribuente aveva termine fino al 23.11.2018 per poter comunicare la propria intenzione di voler definire e corrispondere in un’unica rata l’importo comunicato dall’Ufficio delle Dogane a seguito della richiesta di definizione, al netto delle sanzioni e comprensivo di eventuali interessi di mora. Allo stesso modo, è spirato altresì il termine per la definizione degli inviti al contraddittorio e degli accertamenti con adesione. Ad ogni buon conto, è esclusa anche in tale sede la definizione degli atti di accertamento emessi nella procedura di collaborazione volontaria (Volountary Disclausure), nonché la possibilità di definire i debiti a titoli di dazi doganali mediante la compensazione con altre imposte. Anche sotto questo profilo, il decreto fiscale può essere considerato un’interessante opportunità che consente al contribuente di chiudere tutte le pendenze relative ai tributi doganali rilevati dall’Ufficio delle Dogane, con un significativo sconto atteso che il predetto ufficio irroga sanzioni per importi più gravosi rispetto alle controversie riguardanti la fiscalità interna. Con questo articolo la trattazione degli strumenti offerti dalla Pace Fiscale 2019 termina qui. Prossimo appuntamento al 5 marzo, con l’ultimo approfondimento su una ulteriore possibilità offerta dall’ordinamento per la definizione dei debiti non solo di natura tributaria, ovverosia la c.d. “esdebitazione”.
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