La ‘definizione agevolata’ dei debiti, saldo e stralcio cartelle

Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, oltre alla più nota rottamazione-ter di cui abbiamo parlato nel precedente articolo, rientrano anche il saldo e stralcio dei carichi affidati all’Agente della riscossione e l’annullamento automatico dei debiti inferiori ad Euro 1.000,00.

La particolarità di dette sanatorie risiede nel fatto di essere misure indirizzate esclusivamente a quei contribuenti, persone fisiche, con reddito familiare basso, il cui ISSE (ossia l’Indicatore della situazione Economica Equivalente) non sia superiore alla soglia di Euro 20.000,00.

In poche parole, grazie alla Legge 145/2018, i contribuenti in situazione di difficoltà economica che hanno ricevuto tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017 la notifica di cartelle di pagamento relative a omessi versamenti di imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali dei redditi (IRPEF) ed ai fini dell’IVA, ovvero derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps, potranno estinguere i propri debiti con il Fisco versando esclusivamente un’aliquota forfettaria calcolata in base allo scaglione di reddito a cui appartengono.

Due quindi i requisiti per ottenere e poter accedere a detto strumento: da un lato aver ricevuto nel periodo indicato cartelle dell’Agente della riscossione relative ad omessi pagamenti delle imposte dovute in autoliquidazione ovvero relative a contributi previdenziali professionali o da lavoratore autonomo e dall’altro avere un reddito complessivo familiare inferiore ad Euro 20.000,00.

Detto ciò, la domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019, corredata dalla dichiarazione attestante la comprovata difficoltà economica (ossia il modello ISEE) rispetto alla quale verrà applicata l’aliquota di stralcio del debito; corrispondente, precisamente, al 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo ove il contribuente abbia un ISEE fino a 8.500,00 euro; 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo ove il contribuente abbia un con ISEE da 8.500,01 a 12.500,00 Euro; 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo ove il contribuente abbia un ISEE da 12.500,01 a 20.000,00 euro. A tali importi saranno poi da aggiungere le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Entro il 31 ottobre 2019, l’Agente di riscossione avrà cura di comunicare ai debitori l’ammontare dell’importo dovuto in caso di accoglimento della domanda presentata ovvero l’eventuale rigetto della stessa. Spetterà, poi, al contribuente scegliere se liquidare il nuovo importo in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o suddividerlo, in un massimo di 5 rate, da versare entro il 31 luglio 2021, con una maggiorazione coincidente con il tasso di interesse pari al 2% annuo.

Come accennato, un ulteriore importante strumento introdotto dal Decreto Legge n. 119/2018 è l’annullamento delle cartelle esattoriali inferiori ad Euro 1.000,00. Sempre con riferimento ai debiti affidati all’Agente di Riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010, parzialmente pagati e per cui residua un debito non superiore ad Euro 1.000,00 è disposto l’annullamento automatico (senza quindi necessità di presentazione di alcuna domanda) verificabile alla data del 31 dicembre 2018, anche attraverso la consultazione della propria posizione debitoria.

Ma attenzione, se nel condono delle cartelle inferiori a Euro 1.000,00 rientrano i debiti tributari, le multe stradali ed i tributi locali, restano esclusi i debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione, debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Le somme eventualmente versate dopo il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 119/2018) verranno “rimborsate” al contribuente tramite imputazione a debiti scaduti o in scadenza oppure imputati a debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento; restano invece definitivamente acquisite le somme versate prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge.

Ciò detto, resta buona regola informarsi per tempo – data anche la scadenza prossima per aderire agli strumenti rappresentati – rivolgendosi ad un professionista che ben potrà indirizzarvi nella scelta dello strumento più idoneo anche in virtù del fatto che spesso le cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle Entrate possono riportare debiti riferiti a carichi che rientrano – per materia e/o competenza – nel “Saldo e stralcio” e altri esclusi dal provvedimento. In questo caso, ad esempio, sarà possibile presentare due dichiarazioni di adesione separate, una per il “Saldo e stralcio” e l’altra per la Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”).

Prossimo appuntamento al 15 febbraio per continuare, insieme all’Avv. Crea, l’analisi delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.
Link merateonline: https://www.merateonline.it/articolo.php?idd=87922&origine=1&t=La+%27definizione+agevolata%27+dei+debiti%2C+saldo+e+stralcio+cartelle

La definizione agevolata dei debiti: la rottamazione-Ter

Tra le tante novità introdotte dalla cosiddetta Pace Fiscale, iniziamo con l’analisi di uno strumento per certi versi non del tutto nuovo ai contribuenti, la c.d. rottamazione ter. Questa, infatti, prevede la possibilità di accedere ad una definizione agevolata dei propri debiti, così come era già stato offerto in precedenza nel 2016, ed ancora nel 2017 con la rottamazione bis.

La rottamazione ter costituisce, in sostanza, un importante aiuto a tutti quei contribuenti che hanno maturato dei debiti con l’Agenzia delle Entrate, consentendo loro di ottenere un forte sconto sull’importo complessivamente dovuto. Infatti, nel caso in cui il cittadino decida di ricorrere a tale strumento, in relazione a ciascun debito “definibile” non dovranno essere corrisposti né gli interessi di mora né le sanzioni. A ciò, fanno eccezione le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per le quali lo sconto previsto dalla normativa si applica limitatamente agli interessi. Pertanto, al contribuente sarà dunque offerta la possibilità non solo di ottenere una importante riduzione del carico debitorio, ma, altresì, di scegliere se corrispondere il tutto in un’unica soluzione oppure in un numero massimo di 18 rate dilazionabili in 5 anni; tale circostanza rappresenta indubbiamente un grande vantaggio nel caso in cui il debito riguardi importi di rilevante entità. Peraltro, nel caso in cui si proceda con la rateizzazione verrà applicato un tasso di interesse ridotto rispetto al passato, ossia pari al 2% annuo a decorrere dal 1 agosto 2019. A tal proposito, per maggior completezza espositiva, occorre chiarire che non tutti i debiti possono essere oggetto di “rottamazione”. Infatti, non rientrano nel beneficio differenti tipologie di carichi, che vengono esclusi in ragione della loro natura, fra i quali quelli riferiti agli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea; i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Ad ogni modo, giova evidenziare che i benefici sopra descritti si rivolgono, essenzialmente, ai contribuenti con debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, ma non solo. Infatti, potranno altresì usufruire della rottamazione ter, coloro i quali avevano già aderito alla “prima rottamazione” (definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione; nonché quanti avevano aderito alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Per quanti si chiedono come aderire in concreto alla definizione agevolata, la risposta è molto semplice. In primo luogo, il contribuente deve, entro e non oltre il 30 aprile 2019, comunicare all’Agente della riscossione – ovverosia l’Agenzia delle Entrate – la propria volontà di accedere alla rottamazione. Ciò può avvenire, sia telematicamente, sia presso gli appositi uffici. Tuttavia, in entrambe le ipotesi è sempre consigliabile affidarsi ad un Professionista per la corretta redazione ed il successivo invio della domanda. Peraltro, si precisa che in tale sede sarà, altresì, possibile selezionare ogni singola cartella che si intende “rottamare”, decidendo quindi di pagarne alcune ed escluderne altre. Una volta acquisita la domanda, l’Agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, comunicherà al contribuente che ha presentato la dichiarazione l’eventuale diniego ovvero l’accettazione della domanda, avendo cura di indicare in tale ultima ipotesi l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, oltre al giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse, ottenendo così una panoramica completa della situazione. Per di più, si evidenzia che a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, l’Agente della riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata – c.d. “debiti definibili” – non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, ed, inoltre, non saranno intraprese nuove procedure cautelari o esecutive nei confronti della parte debitrice, mentre resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda. Si precisa, infine, che la dichiarazione di adesione ha effetti sui termini di prescrizione e decadenza dei carichi oggetto di domanda, i quali per l’appunto rimarranno sospesi. Allo stesso modo, una volta presentata la domanda di definizione, sarà possibile sospendere gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
In definitiva, forti sconti, possibilità di rateazione e riduzione dei tassi di interesse, sono i significativi vantaggi introdotti con la rottamazione ter, che indubbiamente rappresenterà una “boccata d’aria” per il cittadino-debitore che si trovi in difficoltà economica, ma che voglia comunque regolarizzare la propria posizione debitoria, e “fare pace” con il fisco. Prossimo appuntamento al 12 febbraio per l’analisi, insieme all’Avv. Crea, delle altre rilevanti novità introdotte dalla legge di bilancio 2019.
Link merateonline: https://www.merateonline.it/articolo.php?idd=87832&origine=1&t=La+definizione+agevolata+dei+debiti%3A+la+rottamazione-Ter

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